Art. 2

In vigore dal 2 lug 1989
1. Il primo comma dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, è sostituito dal seguente: "In ogni comune capoluogo di circondario giudiziario, dopo l'insediamento del consiglio provinciale, è costituita, con decreto del presidente della corte di appello, una commissione elettorale circondariale presieduta dal presidente del tribunale, o dal pretore, e composta da quattro componenti effettivi e da quattro componenti supplenti, di cui uno effettivo ed uno supplente designati dal prefetto, e tre effettivi e tre supplenti designati dal consiglio provinciale". 2. I commi primo e secondo dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, sono sostituiti dai seguenti: "Nei circondari che abbiano una popolazione superiore ai 50.000 abitanti possono essere costituite, su proposta del presidente della commissione circondariale, sottocommissioni elettorali in proporzione di una per ogni 50.000 abitanti o frazione di 50.000. Possono essere egualmente costituite ove esistano sezioni distaccate di pretura circondariale. Le sottocommissioni sono presiedute dai magistrati in servizio presso la pretura circondariale, a riposo od onorari, ed hanno la stessa composizione prevista per la commissione elettorale circondariale". 3. In tutte le norme di legge e di regolamento che le contengono, le parole: "commissione elettorale mandamentale", "sottocommissione elettorale mandamentale", "mandamento", sono sostituite, rispettivamente, dalle parole: "commissione elettorale circondariale", "sottocommissione elettorale circondariale", "circondario". 4. Ai fini della prima costituzione delle commissioni elettorali circondariali e delle relative sottocommissioni, i consigli provinciali ed i prefetti provvederanno a designare i rispettivi rappresentanti entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
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