Art. 2

In vigore dal 4 giu 1989
1. Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all' a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'accordo stesso.
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urn:nir:stato:legge:1989-05-08;210#art-2

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Art. 2 Ratifica ed esecuzione dell'accordo aggiuntivo alla convenzione tra Italia ed Austria sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie in materia civile e commerciale, di transazioni giudiziarie e di atti notarili del 16 novembre 1971, effettuato mediante scambio di lettere a Roma il 7 aprile 1987. — Testo vigente | Portale Normativo