Art. 1
In vigore dal 4 giu 1989
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
.
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo aggiuntivo alla convenzione tra Italia e Austria sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie in materia civile e commerciale, di transazioni giudiziarie e di atti notarili del 16 novembre 1971, effettuato mediante scambio di lettere a Roma il 7 aprile 1987.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1989-05-08;210#art-1