Art. 1

In vigore dal 4 giu 1989
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: . 1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo aggiuntivo alla convenzione tra Italia e Austria sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie in materia civile e commerciale, di transazioni giudiziarie e di atti notarili del 16 novembre 1971, effettuato mediante scambio di lettere a Roma il 7 aprile 1987.
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