Art. 2

In vigore dal 25 apr 1989
1. Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all' a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 6 dell'accordo stesso.
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urn:nir:stato:legge:1989-04-03;137#art-2

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Art. 2 Ratifica ed esecuzione dell'accordo europeo sulle grandi reti internazionali ferroviarie (AGC), concluso a Ginevra il 31 maggio 1985. — Testo vigente | Portale Normativo