Art. 1
In vigore dal 25 apr 1989
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
.
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo europeo sulle grandi reti internazioneli ferroviarie (AGC), concluso a Ginevra il 31 maggio 1985.
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