Art. 1
In vigore dal 21 mar 1989
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
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1.Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione n. 108 sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati di carattere personale, adottata a Strasburgo il 28 gennaio 1981.
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