Convenzione

Art. 24

Clausola territoriale

In vigore dal 21 mar 1989
Clausola territoriale 1. Ogni Stato può, al momento della firma o al momento del deposito del suo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, designare il o i territori cui si applicherà la presente convenzione. 2. Ogni Stato può, in qualsiasi altro momento successivo, con dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, estendere l'applicazione della presente convenzione ad ogni altro territorio designato nella dichiarazione. La convenzione entrerà in vigore nei confronti di detto territorio il primo giorno del mese successivo allo scadere del periodo di tre mesi dalla data di ricevimento della dichiarazione da parte del Segretario Generale. 3. Ogni dichiarazione fatta conformemente ai due paragrafi precedenti potrà essere ritirata, per quel che concerne ogni territorio in essa indicato, con notifica rivolta al Segretario Generale. Il ritiro avrà effetto il primo giorno del mese successivo allo scadere del periodo di sei mesi dalla data di ricevimento della notifica da parte del Segretario Generale.
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