Memorandum
Art. 3
In vigore dal 24 feb 1989
Il livello delle consultazioni e l'agenda delle riunioni saranno negoziati per via diplomatica. Ciascuna delegazione includerà quegli esperti che saranno giudicati appropriati in funzione dei temi da trattarsi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1989-02-15;55#art-m-3