Memorandum

Art. 2

In vigore dal 24 feb 1989
Le consultazioni avranno luogo alternativamente in Italia e in Argentina nelle date che saranno concordate per via diplomatica. Di mutuo accordo, potranno essere convocate anche riunioni straordinarie.
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urn:nir:stato:legge:1989-02-15;55#art-m-2

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