Art. 14
In vigore dal 25 mag 2026
1.
((Sono riconosciuti, alle condizioni previste dalla normativa italiana ed europea, i titoli di studio accademici in teologia e in scienze religiose, i diplomi in teologia e in cultura biblica rilasciati dall'Istituto universitario avventista, già Istituto avventista di cultura biblica, a studenti in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado))
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2.
((I regolamenti vigenti e le eventuali modificazioni sono comunicati al Ministero dell'università e della ricerca))
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3. Gli studenti del predetto Istituto possono usufruire degli stessi rinvii dal servizio militare accordati agli studenti delle scuole universitarie di pari durata.
4. La gestione e il regolamento dell'Istituto, nonchè la nomina del personale insegnante, spettano agli organi competenti dell'Unione delle Chiese cristiane avventiste.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1988-11-22;516#art-14