Art. 3

In vigore dal 5 ago 1988
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 3.500 milioni annue per il triennio 1988-1990, si provvede, quanto a lire 3.000 milioni per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990, mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9005 dello Stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1988 e dei corrispondenti capitoli per gli anni successivi, e, quanto a lire 500 milioni per i medesimi anni 1988, 1989 e 1990, a carico della gestione della riserva del fondo lire UNRRA di cui al decreto legislativo 10 aprile 1948, n. 1019. 2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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