Art. 1
In vigore dal 5 ago 1988
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
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1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia (UNICEF) per l'istituzione di un centro per l'assistenza all'infanzia a Firenze, firmato a New York il 23 settembre 1986.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1988-07-19;312#art-1