Art. 2

In vigore dal 5 ago 1988
1. Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all' a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 18 della convenzione stessa.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1988-07-19;311#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 2 Ratifica ed esecuzione della convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dell'Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche per evitare le doppie imposizioni sui redditi, firmata a Roma il 26 febbraio 1985. — Testo vigente | Portale Normativo