Art. 1
In vigore dal 5 ago 1988
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
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1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dell'Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche per evitare le doppie imposizioni sui redditi, firmata a Roma il 26 febbraio 1985.
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Prourn:nir:stato:legge:1988-07-19;311#art-1