Art. 3
In vigore dal 31 mag 1988
1. Piena e intera esecuzione è data agli atti internazionali di cui agli dalla data della loro entrata in vigore in conformità a quanto disposto rispettivamente dall'articolo VII dell'accordo e dallo scambio di note.
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Prourn:nir:stato:legge:1988-05-20;174#art-3