Art. 1
In vigore dal 31 mag 1988
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
.
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo tra gli Stati Uniti, da una parte, e il Belgio, la Germania Federale, l'Italia, i Paesi Bassi e la Gran Bretagna (Paesi di spiegamento), dall'altra, sulle procedure e le modalità di ispezione relative al trattato sulle forze nucleari intermedie (FNI), firmato a Bruxelles l'11 dicembre 1987.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1988-05-20;174#art-1