Art. 6
LEGGE 16 aprile 1987, n. 183
In vigore dal 28 mag 1987
(Erogazioni del fondo)
1. Il fondo di rotazione di cui all'articolo 5, su richiesta delle competenti amministrazioni e nei limiti delle quote indicate dal CIPE ai sensi dell', comma 1, lettera c), eroga alle amministrazioni pubbliche ed agli operatori pubblici e privati interessati la quota di finanziamento a carico del bilancio dello Stato per l'attuazione dei programmi di politica comunitaria e può altresì concedere ai soggetti titolari dei progetti compresi nei programmi medesimi, che ne facciano richiesta nei modi stabiliti dal regolamento, anticipazioni a fronte dei contributi spettanti a carico del bilancio delle Comunità europee.
2. L'insieme della quota e della anticipazione di cui al comma 1, erogato a ciascun operatore pubblico o privato, non può superare il 90 per cento di quanto complessivamente spettante a titolo di contributi nazionali e comunitari. Al relativo saldo a conguaglio il fondo di rotazione provvede a seguito della certificazione, da parte dell'amministrazione competente, dell'avvenuta attuazione del progetto. Sulle anticipazioni di cui al comma 1 è trattenuto l'interesse del 5 per cento sino alla data della certificazione sopraindicata.
3. In caso di mancata attuazione del progetto nel termine da esso previsto, o espressamente prorogato, l'amministrazione competente è tenuta a provvedere al recupero ed alla restituzione al fondo di rotazione delle somme erogate e anticipate con la maggiorazione di un importo pari al tasso ufficiale di sconto in vigore nel periodo intercorso tra la data della erogazione e la data del recupero, nonchè delle eventuali penalità. Al recupero si applicano le norme vigenti per la riscossione esattoriale delle imposte dirette dello Stato.
4. Restano salve le attribuzioni delle amministrazioni e degli organismi di cui all' del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1971, n. 321, ed alla legge 26 novembre 1975, n. 748.
Note all', comma 4:
- Per il testo dell' del D.P.R. n. 321/1971 si veda nelle note all'art. 5, comma 3.
- Per il titolo della legge n. 748/1975 si veda nelle note all'art. 5, comma 3.
Storico versioni
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