Art. 1

LEGGE 16 aprile 1987, n. 183

In vigore dal 28 mag 1987
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: (Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie) 1. Per il coordinamento delle politiche derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e per l'adeguamento della normativa nazionale alle direttive comunitarie è costituito il Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie che si avvarrà delle strutture e del personale specificati nel relativo ordinamento cui sarà provveduto con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, a seguito di delibera del Consiglio dei ministri, adottata su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentite le competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. 2. In tale ordinamento verranno indicati i servizi necessari per la gestione amministrativa degli affari di competenza nonchè la dotazione organica e le relative modalità per la copertura dei posti nell'ambito della dotazione organica della Presidenza del Consiglio dei ministri.
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