Art. 6
LEGGE 16 marzo 1987, n. 123
In vigore dal 14 apr 1987
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1. Al personale che alla data di entrata in vigore della presente
legge abbia esercitato le funzioni di qualifica funzionale superiore,
sulla base di documentazione dell'Amministrazione avente data certa
ed antecedente all'esplicazione delle funzioni stesse, è
riconosciuto, a domanda, sentita la Commissione nazionale paritetica
di cui all'articolo 104 della legge 11 luglio 1980, n. 312, per
l'intero periodo di esercizio di tali funzioni, ma comunque da data
non anteriore al 13 luglio 1980, il trattamento economico di cui
all'articolo 115 della predetta legge, salvo che gli interessati non
conseguano l'inquadramento a qualifica superiore ai sensi degli
articoli 101 e 103 della legge medesima.
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