Art. 6

LEGGE 16 marzo 1987, n. 123

In vigore dal 14 apr 1987
. 1. Al personale che alla data di entrata in vigore della presente legge abbia esercitato le funzioni di qualifica funzionale superiore, sulla base di documentazione dell'Amministrazione avente data certa ed antecedente all'esplicazione delle funzioni stesse, è riconosciuto, a domanda, sentita la Commissione nazionale paritetica di cui all'articolo 104 della legge 11 luglio 1980, n. 312, per l'intero periodo di esercizio di tali funzioni, ma comunque da data non anteriore al 13 luglio 1980, il trattamento economico di cui all'articolo 115 della predetta legge, salvo che gli interessati non conseguano l'inquadramento a qualifica superiore ai sensi degli articoli 101 e 103 della legge medesima.
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