Art. 1
LEGGE 16 marzo 1987, n. 123
In vigore dal 14 apr 1987
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
1. Il personale inquadrato nella II qualifica funzionale, profilo professionale di agente, consegue il passaggio alla III qualifica funzionale, profilo di agente di produzione, a decorrere dal giorno successivo a quello di compimento di un anno di servizio.
2. Nei confronti degli agenti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano già maturato la anzianità di servizio anzidetta, il passaggio decorre a tutti gli effetti dalla data di entrata in vigore della legge medesima.
3. Gli agenti di produzione pervenuti al profilo in attuazione dei precedenti commi 1 e 2 possono essere utilizzati anche nel ciclo produttivo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1987-03-16;123#art-1