Art. 7

In vigore dal 31 mar 1987
1. Entro tre anni dalla entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale, il Governo della Repubblica può emanare disposizioni integrative e correttive, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dagli su conforme parere della commissione prevista dall', con uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria.
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