Art. 7
In vigore dal 31 mar 1987
1. Entro tre anni dalla entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale, il Governo della Repubblica può emanare disposizioni integrative e correttive, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dagli su conforme parere della commissione prevista dall', con uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1987-02-16;81#art-7