Art. 10
In vigore dal 31 mar 1987
1. La commissione istituita ai sensi dell' resta in carica fino alla data di emanazione del nuovo codice di procedura penale e delle norme previste dall'.
2. La commissione elegge il presidente, due vicepresidenti e due segretari.
3. Per l'espletamento delle sue funzioni la commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi disposti dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra di loro.
4. Le spese per il funzionamento della commissione sono poste per metà a carico del bilancio del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio della Camera dei deputati.
Storico versioni
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