Art. 3

In vigore dal 27 feb 1987
1. L'ultimo comma dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 825, è sostituito dal seguente: "Per ottemperare agli obblighi di misurazione o di controllo, possono essere impiegate, per la preparazione di preimballaggi CEE, le bottiglie recipienti-misura definite al titolo II della legge suddetta, riempite secondo le modalità e alle condizioni previste dal presente decreto".
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urn:nir:stato:legge:1987-02-16;47#art-3

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