Art. 1
In vigore dal 27 feb 1987
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
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1. Il secondo comma dell' del decreto-legge 3 luglio 1976, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 agosto 1976, n. 614, nel testo risultante dalle modifiche introdotte con l' del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 825, è sostituito dal seguente:
"I preimballaggi CEE e quelli di tipo diverso contenenti uno dei liquidi di cui al numero 1, lettere a) e b), della tabella dell'allegato I possono essere liberamente immessi sul mercato soltanto se i loro volumi nominali corrispondono a quelli indicati nella stessa tabella per tali liquidi, secondo le modalità ivi specificate".
2. Il terzo comma dell' del decreto-legge 3 luglio 1976, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 agosto 1976, n.
614, nel testo risultante dalle modifiche introdotte con l' del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 825, è abrogato.
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