Art. 21

In vigore dal 20 gen 1987
Stato di previsione della spesa e rendiconti 1. L'assegnazione al CNEL per le spese del suo funzionamento è iscritta in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro. 2. Nei limiti dell'assegnazione stabilita, il CNEL provvede all'approvazione dello stato di previsione della spesa e alla gestione delle spese sulla base del regolamento di cui all'. 3. L'assemblea approva ogni anno lo stato di previsione della spesa che è comunicato alle Camere e al Governo entro dieci giorni. 4. Il rendiconto a chiusura di ogni esercizio è trasmesso alla Corte dei conti.
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urn:nir:stato:legge:1986-12-30;936#art-21

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