Art. 21
24 / 29In vigore dal 20 gen 1987
Stato di previsione della spesa e rendiconti
1. L'assegnazione al CNEL per le spese del suo funzionamento è iscritta in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.
2. Nei limiti dell'assegnazione stabilita, il CNEL provvede all'approvazione dello stato di previsione della spesa e alla gestione delle spese sulla base del regolamento di cui all'.
3. L'assemblea approva ogni anno lo stato di previsione della spesa che è comunicato alle Camere e al Governo entro dieci giorni.
4. Il rendiconto a chiusura di ogni esercizio è trasmesso alla Corte dei conti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1986-12-30;936#art-21