Art. 5
In vigore dal 28 dic 1986
1. Sono abrogati l'articolo 9 del decreto-legge 21 novembre 1967, n. 1051, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 gennaio 1968, n. 10, e il primo comma dell' della legge 13 agosto 1979, n. 424.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 23 dicembre 1986
COSSIGA
CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri
PANDOLFI, Ministro dell'agricoltura e delle foreste
Visto, il Guardasigilli: ROGNONI
Storico versioni
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