Art. 5

Art. 5

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In vigore dal 28 dic 1986
1. Sono abrogati l'articolo 9 del decreto-legge 21 novembre 1967, n. 1051, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 gennaio 1968, n. 10, e il primo comma dell' della legge 13 agosto 1979, n. 424. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 23 dicembre 1986 COSSIGA CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri PANDOLFI, Ministro dell'agricoltura e delle foreste Visto, il Guardasigilli: ROGNONI
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