Art. 2
LEGGE 15 novembre 1986, n. 768
In vigore dal 23 nov 1986
1. Il terzo comma dell' della legge 10 febbraio 1962, n. 57, da ultimo modificato dall' della legge 10 dicembre 1981, n. 741, è sostituito dal seguente:
"La classifica secondo l'importo è stabilita come segue:
1) fino a L. 75 milioni;
2) fino a L. 150 milioni;
3) fino a L. 300 milioni;
4) fino a L. 750 milioni;
5) fino a L. 1.500 milioni;
6) fino a L. 3.000 milioni;
7) fino a L. 6.000 milioni;
8) fino a L. 9.000 milioni;
9) fino a L. 15.000 milioni;
10) oltre L. 15.000 milioni".
NOTE
Nota all':
Il testo dell' della legge n. 57/1962 (Istituzione dell'albo nazionale dei costruttori), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 2 marzo 1962, come sostituito dall' della legge 29 marzo 1965, n. 203, successivamente modificato nel terzo comma prima dall' della legge 28 aprile 1976, n. 191, poi dall' della legge 10 dicembre 1981, n. 741 e infine dalla legge qui pubblicata, è il seguente:
". (Classifica d'iscrizione). - I costruttori sono iscritti nell'albo distinti per categorie e sottocategorie, con l'indicazione delle classifiche secondo gli importi di cui al seguente terzo comma e con quella della data di iscrizione. Qualunque sia l'importo della ottenuta classifica i costruttori non potranno assumere lavori di importo superiore a quello per cui sono iscritti, aumentato di un quinto.
Le categorie e sottocategorie sono specificate nella tabella annessa alla presente legge, che potrà essere in seguito modificata con decreto del Ministro per i lavori pubblici, su proposta del comitato centrale.
La classifica secondo l'importo è stabilita come segue:
1) fino a L. 75 milioni;
2) fino o L. 150 milioni;
3) fino a L. 300 milioni;
4) fino a L. 750 milioni;
5) fino a L. 1.500 milioni;
6) fino a L. 3.000 milioni;
7) fino a L. 6.000 milioni;
8) fino a L. 9.000 milioni;
9) fino a L. 15.000 milioni;
10) oltre L. 15.000 milioni".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1986-11-15;768#art-2