Art. 1

LEGGE 15 novembre 1986, n. 768

In vigore dal 23 nov 1986
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: 1. L' della legge 10 febbraio 1962, n. 57, da ultimo modificato dall' della legge 10 dicembre 1981, n. 741, è così sostituito: " (Iscrizione nell'albo). - 1. L'iscrizione nell'albo nazionale è obbligatoria per chiunque esegua lavori di importo superiore a 75 milioni di lire, di competenza dello Stato, degli enti pubblici e di chi fruisca, per i lavori stessi, di un concorso, contributo o sussidio dello Stato. 2. L'esecutore dei lavori di cui al comma 1 del presente articolo che debba provvedere all'esecuzione di impianti o lavori speciali di cui alle categorie della tabella allegata, eventualmente non scorporati, deve servirsi di ditte inscritte nell'albo per le dette categorie".
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