Art. 8

LEGGE 15 ottobre 1986, n. 664

In vigore dal 31 ott 1986
Disposizioni finanziarie 1. L'onere derivante dalla piena applicazione della presente legge è valutato in lire 8,5 miliardi in ragione d'anno. 2. Alla spesa relativa all'anno finanziario 1986, valutata in lire 1,5 miliardi e a quella relativa agli anni 1987 e 1988, valutata rispettivamente in lire 5,5 miliardi e in lire 8,5 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1986-1988, al capitolo 6856 dello stato di previsione del ministero del tesoro per l'anno finanziario 1986, all'uopo utilizzando, per gli anni 1986 e 1987, quota parte dell'accantonamento preordinato per "Ristrutturazione dei servizi amministrativi dell'Avvocatura generale dello Stato" e, per l'anno 1988, la proiezione del detto accantonamento. 3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 15 ottobre 1986 COSSIGA CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: ROGNONI
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