Art. 3
LEGGE 15 ottobre 1986, n. 664
In vigore dal 31 ott 1986
Organizzazione dei servizi
1. Le attribuzioni e l'organizzazione interna dei servizi di cui all' sono stabilite con decreto dell'Avvocato generale dello Stato, previo parere del consiglio di amministrazione dell'Avvocatura dello Stato, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, nonchè le associazioni a carattere nazionale rappresentative degli avvocati e procuratori dello Stato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1986-10-15;664#art-3