Art. 5

In vigore dal 16 ott 1986
1. Gli importi minimo e massimo delle commissioni spettanti alle aziende di credito delegate a norma dell'articolo 17 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, e successive modificazioni, e dell'articolo 12 della legge 12 novembre 1976, n. 751, sono elevati rispettivamente a lire tremiladuecento e a lire centomila. 2. Dopo l'attuazione delle disposizioni di cui al precedente , la misura delle predette commissioni sarà stabilita con i criteri e le modalità previsti per la determinazione della commissione di cui all', lettera f), n. 7, punto I. 3. La misura della penale prevista dall'ultimo comma dell'articolo 17 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, e successive modificazioni, e dal quinto comma dell'articolo 12 della legge 12 novembre 1976, n. 751, è ridotta allo 0,50 per cento se il mancato versamento è dovuto ad errori materiali.
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