Art. 3

In vigore dal 3 ott 1987
1. Le disposizioni previste nei precedenti articoli saranno emanate entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria, su proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro, del lavoro e della previdenza sociale, sentito il parere delle Commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia, che si pronunciano entro quarantacinque giorni dalla richiesta.

Note all'articolo

  • La L. 3 ottobre 1987, n. 403, (con l'art.1, comma 2) ha disposto che"Il termine previsto dall'articolo 3 della legge 4 ottobre 1986, n. 657, e' prorogato al 31 gennaio 1988."

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1986-10-04;657#art-3

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