Art. 11

Abrogato

Entrata in vigore

In vigore dal 19 gen 2018
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 15 DICEMBRE 2017, N. 223 La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 21 giugno 1986 COSSIGA CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri ALTISSIMO, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI

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urn:nir:stato:legge:1986-06-21;317#art-11

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