Art. 11
Abrogato11 / 15Entrata in vigore
In vigore dal 19 gen 2018
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 15 DICEMBRE 2017, N. 223
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 21 giugno 1986
COSSIGA
CRAXI, Presidente del Consiglio dei
Ministri
ALTISSIMO, Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1986-06-21;317#art-11