Art. 1

In vigore dal 24 giu 1986
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: . 1. Il decreto-legge 18 aprile 1986, n. 118, recante proroga del divieto di iscrizione ai partiti politici per gli appartenenti alle forze di polizia, è convertito in legge con la seguente modificazione: All', le parole: "fino a quando non intervenga una disciplina organica di attuazione del terzo comma dell'articolo 98 della Costituzione" sono sostituite dalle seguenti: "di un anno".
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1986-06-17;284#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo