Art. 1
1 / 2In vigore dal 24 giu 1986
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
.
1. Il decreto-legge 18 aprile 1986, n. 118, recante proroga del divieto di iscrizione ai partiti politici per gli appartenenti alle forze di polizia, è convertito in legge con la seguente modificazione:
All', le parole: "fino a quando non intervenga una disciplina organica di attuazione del terzo comma dell'articolo 98 della Costituzione" sono sostituite dalle seguenti: "di un anno".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:1986-06-17;284#art-1