Art. 2

In vigore dal 26 apr 1986
1. Con effetto dal 1 gennaio 1987: a) l'imposta sul reddito delle persone fisiche risultante dalla dichiarazione annuale non è dovuta o, se il saldo è negativo, non è rimborsabile se i relativi importi non superano L. 20.000. Se gli importi superano L. 20.000 sono dovuti o sono rimborsabili per l'intero ammontare. La stessa disposizione si applica per l'imposta sul reddito delle persone giuridiche e per l'imposta locale sui redditi; b) per gli stessi importi di cui alla lettera a), comprensivi delle soprattasse e degli interessi, non si fa luogo a iscrizione nei ruoli nè a rimborsi.
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urn:nir:stato:legge:1986-04-18;121#art-2

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