Art. 1
In vigore dal 26 apr 1986
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
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1. È convertito in legge il decreto-legge 5 marzo 1986, n. 57, concernente revisione delle aliquote e delle, detrazioni ai fini dell'applicazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.
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Prourn:nir:stato:legge:1986-04-18;121#art-1