Art. 2
AbrogatoCollaborazione con le autorità di vigilanza dei Paesi comunitari
In vigore dal 1 gen 1994
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D. LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1986-04-17;114#art-2
Collaborazione con le autorità di vigilanza dei Paesi comunitari
urn:nir:stato:legge:1986-04-17;114#art-2