Art. 2 · Collaborazione con le autorità di vigilanza dei Paesi comunitari

Art. 2

Abrogato2 / 4

Collaborazione con le autorità di vigilanza dei Paesi comunitari

In vigore dal 1 gen 1994
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D. LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1986-04-17;114#art-2