Art. 3
In vigore dal 18 apr 1986
1. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 28 febbraio 1986, n. 40, e del decreto-legge 13 marzo 1986, n. 63.
2. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare, come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 17 aprile 1986
COSSIGA
CRAXI, Presidente del Consiglio dei
Ministri
VISENTINI, Ministro delle finanze
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
Storico versioni
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