Art. 2
In vigore dal 18 apr 1986
1. Il termine del 13 marzo 1986, stabilito dall' del decreto-legge 27 febbraio 1984, n. 15, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1984, n. 85, per il trattamento fiscale agevolato delle miscele di alcoli e benzina usate per autotrazione nelle prove sperimentali, è prorogato fino al 30 settembre 1987.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1986-04-17;109#art-2