Art. 2

In vigore dal 18 apr 1986
1. Il termine del 13 marzo 1986, stabilito dall' del decreto-legge 27 febbraio 1984, n. 15, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1984, n. 85, per il trattamento fiscale agevolato delle miscele di alcoli e benzina usate per autotrazione nelle prove sperimentali, è prorogato fino al 30 settembre 1987.
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