Art. 2

In vigore dal 29 mar 1986
1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 24 marzo 1986 COSSIGA CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri GASPARI, Ministro per la funzione pubblica Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1986-03-24;78#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 2 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 gennaio 1986, n. 9, concernente interpretazione autentica del quarto comma dell'articolo 4 della legge 11 luglio 1980, n. 312. — Testo vigente | Portale Normativo