Art. 1
In vigore dal 29 mar 1986
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica
hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
.
1. Il decreto-legge 28 gennaio 1986, n. 9, concernente interpretazione autentica del quarto comma dell'articolo 4 della legge 11 luglio 1980, n. 312, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:
all', comma 1, sono aggiunte, in fine, le parole: ", ferma restando la particolare disciplina dettata per il personale dei ruoli indicati nella legge 1 aprile 1981, n. 121, e relativi decreti di attuazione e successive norme di modifica";
all'articolo 3, le parole: "dal disegno di legge finanziaria" sono sostituite dalle seguenti: "dalla legge 28 febbraio 1986, n. 41 (legge finanziaria 1986)".
2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 15 novembre 1985, n. 626.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:1986-03-24;78#art-1