Art. 4
In vigore dal 13 apr 1986
1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in annue L. 6.765.000.000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9005 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1985 ed ai corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.
2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1986-03-15;103#art-4