Art. 2

In vigore dal 13 apr 1986
Piena ed intera esecuzione è data agli atti di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 21 dell'atto costitutivo.
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urn:nir:stato:legge:1986-03-15;103#art-2

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Art. 2 Ratifica ed esecuzione dell'atto costitutivo del Centro internazionale di ingegneria genetica e biotecnologia, adottato a Madrid il 13 settembre 1983, e del protocollo sulla istituzione del Centro stesso adottato dalla riunione dei plenipotenziari a Vienna il 4 aprile 1984. — Testo vigente | Portale Normativo