Art. 4
LEGGE 27 gennaio 1986, n. 19
In vigore dal 23 feb 1986
Il secondo comma dell' della legge 18 dicembre 1980, n. 905, è così modificato:
"Il Ministero della sanità, nel caso di fondato dubbio circa l'autenticità dei diplomi, dei certificati e degli altri titoli, chiede conferma dell'autenticità degli stessi alla competente autorità dello Stato membro, nonchè conferma del possesso, da parte del beneficiario, di tutti i requisiti di formazione previsti dalle direttive CEE".
Nota all':
La legge n. 905/1980 reca norme sul diritto di stabilimento e libera prestazione dei servizi da parte degli infermieri professionali cittadini degli Stati membri della Comunità economica europea inciso dell', coordinato con la modifica apportata dal presente articolo, è il seguente:
". - Il Ministero della sanità, entro due mesi dalla ricezione, accerta la regolarità della domanda e della relativa documentazione e provvede alla sua trasmissione al collegio degli infermieri professionali della provincia nel cui albo l'interessato intende chiedere l'iscrizione, dandone comunicazione allo stesso.
Il Ministero della sanità, nel caso di fondato dubbio circa l'autenticità dei diplomi, dei certificati e degli altri titoli, chiede conferma della autenticità degli stessi alla competente autorità dello Stato membro, nonchè conferma del possesso, da parte del beneficiario, di tutti i requisiti di formazione previsti dalle direttive CEE.
Qualora il Ministero della sanità venga a conoscenza di fatti gravi e specifici verificatisi fuori del territorio nazionale, che possono influire sull'ammissione del richiedente all'esercizio della professione, richiede informazioni, per il tramite del Ministero degli affari esteri, alla competente autorità dello Stato di origine o di provenienza.
Le informazioni sono coperte dal segreto.
Per il periodo di tempo necessario a ricevere le informazioni, il termine di cui al primo comma è sospeso per non più di tre mesi. La procedura di ammissione riprende alla scadenza dei tre mesi anche se lo Stato consultato non ha fatto pervenire la risposta.
Il rigetto dell'istanza da parte del Ministero della sanità deve essere motivato.
Il collegio degli infermieri professionali nel termine di un mese dalla data di ricezione della domanda corredata dalla documentazione inviata dal Ministero della sanità, provvede all'iscrizione ai sensi delle leggi vigenti.
Il cittadino di altri Stati membri della Comunità che abbia ottenuto l'iscrizione all'albo professionale ha gli stessi diritti ed è soggetto agli stessi obblighi e sanzioni disciplinari stabiliti per gli infermieri professionali cittadini italiani".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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