Art. 2
LEGGE 27 gennaio 1986, n. 19
In vigore dal 23 feb 1986
L'articolo 11 della legge 22 maggio 1978, n. 217, è sostituito dal seguente:
"Il Ministero della sanità fornisce alle competenti autorità sanitarie dei Paesi comunitari le informazioni inerenti alle istanze dei medici italiani tendenti ad ottenere l'ammissione all'esercizio delle attività professionali nei Paesi della CEE e rilascia le certificazioni richieste, previa acquisizione della relativa documentazione".
Storico versioni
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